By Stanislao Rubinetti
Le motivazioni che hanno indotto al tentativo di modificare lo Statuto Federale tramite la convocazione dell’Assemblea Straordinaria del 20 giugno 2016, non sono state comprese da molti appassionati dello sport della pallamano. Facciamo alcune considerazioni o meglio poniamo alcune domande.
- Perché cambiare il nome della federazione pallamano?
- Perché cambiare le regole del gioco nei sei mesi che precedono il voto assembleare nazionale?
- Perché le modifiche allo Statuto non sono state condivise preventivamente e democraticamente con l’intero movimento della pallamano italiana?
È arrivato il momento di prendere in considerazione altri aspetti relativi alle modifiche statutarie. La stesura dell’attuale Statuto Federale non convince appieno perché ci sono molti punti che lasciano spazio a diverse interpretazioni e diversi “buchi” normativi. Con le modifiche proposte, queste carenze vengono accentuate e, inoltre, rimane il dubbio che le stesse modifiche condizioneranno in maniera antidemocratica lo sviluppo delle prossime elezioni presidenziali della FIGH. Ma le nostre sarebbero solo supposizioni se non fossero suffragate da ragionamenti logici. E allora procediamo con la logica e dimostriamo come i contenuti di queste modifiche sono mal posti. Andiamo per ordine e cominciamo a mettere a confronto tre articoli modificati. “La FIPALM è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, dalla International Handball Federation (IHF) e dalla European HandballFederation (EHF), quale unico organismo in Italia preposto all’organizzazione e alla regolamentazionedello sport della Pallamano in tutte le sue forme e manifestazioni (agonistiche, promozionali e amatoriali) …” “Gli affiliati e gli aderenti che intendano partecipare ad attività non organizzate dalla FIPALM, hannol’obbligo di darne preventiva comunicazione alla FIPALM stessa, al fine di consentire l’attivazione diquanto previsto al precedente articolo 5 punto 4 (e cioè accordi convenzionali con la FIPALM tramite patti associativi); ….” “l tesserati che intendano partecipare ad attività non organizzate dalla FIPALM, hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione alla FIPALM stessa, al fine di consentire l’attivazione di quanto previsto al precedente articolo 5 punto 4 (e cioè accordi convenzionali con la FIPALM tramite patti associativi); ….” Quindi la questione potrebbe essere posta in questi termini. Supponiamo che alcune persone, tesserate presso la FIPALM, volessero affittare un campo di pallamano e organizzare una serie di partite tra amici (tesserati), magari prevedendo per la squadra vincitrice un premio che non debba essere per forza un trofeo ma, per esempio, una cassa di birre fresche. Si tratta evidentemente di attività sportiva amatoriale non organizzata dalla FIPALM. Cosa dovrebbero fare queste persone?!? Dovrebbero avvertire preventivamente la federazione e stipulare con essa un accordo convenzionale tramite patti associativi?!? Credo sia il caso di meditare a lungo….